Truffa assicurativa al centro dell’interrogazione parlamentare

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COSENZA – Pubblichiamo di seguito l’interrogazione rivolta al Ministro dell’ Economia e delle Finanza firmata dall’on Ernesto Carbone unitamente a un gruppo di 18 deputati, Daniele Marantelli, Davide Faraone, Lorenza Bonaccorsi, David Ermini, Francesco Sanna, Khalid Chaosky, Ivan Scalfarotto, Pina Picierno, Stefania Covello, Vincenza Bruno Bossio, Bruno Censore, Ernesto Magorno,  Luigi Famiglietti, Angelo Senaldi, Filippo Crimì, Giuseppe Stefano Quintirelli, Andrea Causin, Enrico Borghi, Guido Galperti, Nicola Stumpo, in merito alla vicenda che ha visto protagonisti decine di consumatori vittime di truffa da oltre un milione di Euro perpetrata tra il 2006 ed il 2009 da un’agente assicurativo dell’Allianz Ras di Cosenza. Si tratta di Umberto Paladini, condannato ad anni uno e mesi undici di reclusione e € 600,00 di multa per aver commesso i reati di truffa e appropriazione indebita a danno di dieci clienti dell’agenzia Allianz Ras S.p.A. di Cosenza di cui era agente contitolare.

Con tale interrogazione i deputati intendono sollecitare delle iniziative urgenti da parte del Ministro nei confronti dell’ALLIAN S.p.A. e dell’IVASS affinché sia garantita l’applicazione della vigente normativa e si eviti il reiterarsi di altri simili episodi a danno dei consumatori.

“L’attività criminosa, protrattasi dal 2006 al 2009, ha fruttato al suddetto agente un illecito profitto complessivamente pari ad € 1.060.000,00 circa, corrispondente ai premi assicurativi versati dai clienti raggirati ai quali sono stati consegnati, di volta in volta, polizze assicurative valide ma fatte risultare come“stornate”, vale a dire annullate; ai sensi della vigente normativa dettata in materia dal TUF (Testo Unico Finanziario), dal TUB (Testo Unico Bancario), dal Codice delle Assicurazioni Private, dal Codice del Consumo nonché dai regolamenti emanati da CONSOB e IVASS (già ISVAP), tale operazione di “storno” può essere consentita solo previo ritiro della c.d. “copia cliente” e con l’autorizzazione della direzione generale della compagnia che deve, altresì, accertare la regolarità dell’operazione compiuta dall’agenzia periferica, nel corso delle ispezioni periodiche a cui è tenuta ex lege”.

Secondo quanto segnalato nell’interrogazione, una parte di colpa è da ascrivere all’operato della stessa compagnia di assicurazioni che non avrebbe effettuato le attività di controllo e vigilanza necessarie, consentendo al sig. Paladini di esercitare, nell’ambito della propria organizzazione, “l’attività di agente assicurativo e promotore finanziario fino ai primi giorni di febbraio 2009, nonostante, fin dal 2006, fosse a conoscenza che quest’ultimo non era più in possesso del prescritto requisito di onorabilità, essendo risultato insolvente nei confronti della Borgo San Felice S.r.l., società controllata dalla stessa ALLIANZ S.p.A., della somme di € 19.032,19 giusta decreto ingiuntivo n. 458/2006 emesso dal Tribunale Civile di Siena il 14 settembre 2006 e successiva ipoteca giudiziale iscritta nei Pubblici Registri Immobiliari della Conservatoria di Cosenza al n. 4707 del Registro Generale”.

Ciò nonostante pare che l’Agenzia, anche dopo la condanna di Paladini, non abbia ritenuto di assumersi le proprie responsabilità negando ai soggetti truffati, la totale restituzione degli importi dagli stessi investiti.

Nella vicenda pare essere direttamente coinvolta dell’ISVAP (oggi IVASS), organo di controllo che dovrebbe garantire il rispetto delle norme giuridiche relative ai rapporti tra consumatori e istituti assicurativi.

In riferimento a uno specifico caso riportato nell’interrogazione, pare che “l’IVASS si è limitata ad inoltrare all’ALLIANZ S.p.A. stringate missive di richiesta di meri chiarimenti sulla vicenda in questione, senza mai nemmeno censurarne il contegno manifestamente dilatorio e lesivo dei diritti del reclamante, per come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo di reclamo n. 09-161518-00/A, acquisiti ai sensi della L 241/90; inoltre, nella fattispecie denunciata con il presente atto, stante la norma secondo cui, in pendenza del reclamo, non è promuovibile alcuna autorità giudiziaria, l’ISVAP ha, in tal modo, ritardato di circa due anni l’incardinarsi del giudizio per la restituzione delle somme dovute dall’ALLIANZ S.p.a. al consumatore, determinando a suo danno un ulteriore ed evidente nocumento; il nominato Istituto di vigilanza risulta, di fatto, assoggettato alle compagnie assicuratrici che, in forza del preponderante potere economico detenuto, esercitano un’influenza certamente maggiore rispetto a quella prodotta dai singoli consumatori, a tutela dei quali l’istituzione in parola dovrebbe operare; quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare nei confronti dell’ALLIANZ S.p.A. e dell’IVASS affinché sia garantita, nel caso di specie, l’applicazione della vigente normativa e, più in generale, quali misure intenda predisporre, onde evitare il reiterarsi di altri simili episodi a danno dei consumatori”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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