Tra poche settimane entrerà in vigore il divieto per i datori di lavoro di pagare in contanti le buste paga dei propri dipendenti.
Dal 1° luglio del 2018, ai sensi degli art. 911 e ss. della L. 205 del 25 dicembre 2017, il pagamento della retribuzione potrà avvenire soltanto mediante metodi di pagamento tracciabili. Il datore di lavoro potrà versare le retribuzioni con bonifico bancario, con strumenti di pagamento elettronico, con assegno bancario o circolare consegnato al lavoratore, oppure con pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento.
La norma stabilisce, inoltre, che la firma apposta dal dipendente sul prospetto paga non potrà costituire prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio. Detta prescrizione è un ulteriore chiarimento a ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già più volte affermato e cioè che la sottoscrizione “per quietanza” o “per ricevuta”, apposta dal lavoratore alla busta paga, non implica, di per sé l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto non è da ritenersi prova di tale pagamento (si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n. 9294 del 2011).
Il divieto di retribuire in contanti i propri dipendenti opererà per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Nessuna esclusione alla disposizione normativa può essere effettuata in relazione alla brevità del rapporto di lavoro, come, ad esempio, per quanto attiene ai contratti subordinati a tempo determinato o intermittenti, ovvero per i rapporti di lavoro autonomo occasionali, previsti dall’art. 2222 del c.c.; infatti, anche per detti casi, bisognerà seguire le indicazioni fornite dal legislatore in merito ai mezzi di pagamento tracciati, per le prestazioni fornite. Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applicherà alla Pubbliche Amministrazioni ed ai rapporti di lavoro domestici. Si consiglia
Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma la legge ha previsto che i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
La finalità del provvedimento attiene ad una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori, cercando di limitare e ridurre la prassi dei datori di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva, in modo da tutelare il dipendente che riceva importi non corrispondenti a quanto scritto in busta paga, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell’economia sommersa attraverso il pagamento delle retribuzioni con modalità tracciabili.
Avv. Luca Gencarelli
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