Con la recente Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce e l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità, ha stabilito che anche i precari che hanno lavorato nella scuola con supplenze brevi e saltuarie hanno diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (pari a circa oltre 160 euro lorde) prevista dal CCNL del comparto scuola.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, “l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Pertanto, sulla base del percorso argomentativo della Suprema Corte, si evince che il Reddito Professionale Docenti rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
E’ bene ricordare, inoltre, che la precitata clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stata oggetto di esame in svariate circostanze da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha più volte evidenziato che tale clausola esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, la Corte ha evidenziato, in motivazione, “che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito”, ed ha disatteso la tesi del Ministero della Pubblica Istruzione secondo cui la durata temporalmente limitata dell’incarico sarebbe incompatibile con la percezione della Retribuzione Professionale Docenti.
Pertanto, secondo il recente orientamento di legittimità, tutti i docenti che hanno stipulato supplenze brevi e saltuarie potranno vedersi corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti nel cedolino stipendiale ed eventualmente recuperare le somme mai percepite.
Avv. Luca Gencarelli
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