Roma ( Rm) – “L’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche è un fatto volontario da parte di chi poi, si ponga alla guida”. Lo dichiara Nico D’Ascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato nel corso del suo intervento in aula sul ddl che introduce il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali. “Il fatto volontario determina un elemento soggettivo o, per meglio dire, è sorretto da un elemento soggettivo, che non possiamo ostinarci a considerare soltanto colposo, bensì intermedio tra il dolo e la colpa. Se vogliamo essere realisti, chi si ponga alla guida di un’autovettura in queste condizioni, è chiaro che accetta un rischio, perché non soltanto sono noti gli effetti conseguenti all’ingestione di queste sostanze, ma anche le conseguenze connesse alla guida, da parte di un soggetto che si sia volontariamente posto nella condizione che considera la norma. Non dobbiamo – prosegue D’Ascola- nemmeno trascurare di considerare che, a differenza della categoria generale del delitto colposo d’evento, la violazione della regola cautelare costituisce essa stessa un reato, tanto che gli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada sanzionano queste condotte indipendentemente dall’essersi un evento verificato in conseguenza della loro realizzazione. Devo anche dire che non è sufficiente che l’evento si sia prodotto per effetto della violazione volontaria della regola cautelare; occorre anche che esso sia dipeso da una condotta colposa. La verità è che non soltanto è necessario che la regola cautelare sia violata, e che quindi taluno volontariamente accetti il rischio delle conseguenze di una guida compiuta in stato di ebbrezza alcolica o di stupefazione, ma per giunta che abbia compiuto una manovra la quale di per sé stesso meriti una censura sul piano delle categorie generaliste della colpa (imprudenza, imperizia o negligenza). Se sulla funzione preventiva della pena – continua il presidente – c’è qualcuno in grado di stabilire di quanto decresca un reato per effetto di un certo quantum di incremento sanzionatorio, questa persona meriterebbe una medaglia, perché sarebbe capace di previsioni straordinarie, saremmo al limite della profezia. Non vi è però dubbio che l’effetto dissuasivo che noi dobbiamo riconoscere agli incrementi sanzionatori, funziona in questo caso proprio perché la regola cautelare di base violata, funziona in quanto la disobbedienza è di tipo volontario. Se invece fosse una violazione soltanto colposa, è chiaro che il rimprovero incrementato dal punto di vista sanzionatorio funzionerebbe in maniera assolutamente ridottissima, cioè l’agente dovrebbe in un certo senso rappresentarsi anteriormente i rischi connessi a determinate condotte imprudenti. Abbiamo una violazione della regola di base – conclude D’Ascola – che è volontaria: allorquando taluno assume sostanze alcoliche o stupefacenti lo fa volontariamente, e allora qui c’è, sia pure residualmente, la possibilità che l’incremento sanzionatorio abbia effettivamente una efficacia dissuasiva”.