Dlgs 185/2016 ,modifica sugli obblighi di comunicazione delle prestazioni lavorative

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voucherCOSENZA – Il Governo con il decreto legislativo 185/2016 ha introdotto delle disposizioni che vanno ad integrare e modificare gli obblighi di comunicazione della prestazione di lavoro accessorio in funzione di una loro maggiore tracciabilità e di una distinta disciplina sanzionatoria. Le nuove modalità sono indicate dall’art.49,comma 3, del Dlgs. 81/2015 come modificato dal decreto correttivo e richiama con alcune particolarità quanto già stabilito con il lavoro intermittente. Per i committenti non agricoli o professionisti si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata , almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante una e-mail agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente, comunicando:i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; i giorni di inizio della prestazione; il luogo della prestazione;l’ora di inizio e di fine della prestazione. Si precisa, altresì, che le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere inviate non oltre 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Per gli imprenditori agricoli la comunicazione dovrà essere effettuata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione lavorativa ma con contenuti parzialmente diversi, comunicando:dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; luogo della prestazione; durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni , ciò per tener conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà del committente di prevedere ex ante la durata della prestazione ed il numero esatto dei lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori metereologici. Va sottolineato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’Inps, l’assenza di tale dichiarazione comporterà l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero. Le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di comunicazione vanno da Euro 400,00 a Euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore. L’Ispettorato segnala che il personale ispettivo terrà in debito conto, sul rispetto dei nuovi obblighi nell’attività di vigilanza , l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del Dlgs.185/2016 e la circolare n.1/2016. L’ispettorato Nazionale del Lavoro fa presente che sarà,inoltre, possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite Sms.

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