COSENZA – Elezioni universitarie sì, elezioni universitarie no. All’Università della Calabria è stata la giornata del verdetto del Tribunale Amministrativo Regionale che ha rigettato il ricorso proposto da Antonella Massaro, inizialmente candidata al Senato Accademico per la lista UnIdea e poi esclusa dalle elezioni previste per lo scorso maggio – poi sospese dal Rettore -, contro l’Università della Calabria per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Elettorale Centrale dello scorso 30 aprile, contenente l’elenco definitivo delle liste e dei candidati ammessi alle elezioni delle rappresentanze studentesche.
I fatti
In particolare Massaro Antonella, iscritta al IV anno del corso di laurea di “Ingegneria edile-Architettura” dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2017/2018 era stata esclusa dalla lista n. 6, Unidea appunto, per carenza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, del regolamento di Ateneo, in quanto non in regola con le tasse universitarie. Era infatti emerso che, per l’anno in corso, la Massaro aveva corrisposto soltanto la prima rata di € 16,50 e non anche le ben più sostanziose seconda terza rata, scadute, rispettivamente, il 30 novembre 2017 ed il 28 febbraio 2018.
«La candidata – si legge nella sentenza (testo integrale qui) – ha quindi presentato ricorso in base al presupposto che il motivo addotto “non risulta essere contemplato nelle disposizioni normative che regolano a monte le elezioni per le rappresentanze studentesche”».
Le disposizioni della Camera di Consiglio
Tuttavia, la senteza della Camera di Consiglio del Tar, entrando nel merito, cita l’articolo 3, comma 2, del regolamento di Ateneo, il quale prevede che “sono eleggibili gli studenti che, alla data di scadenza di presentazione delle liste di cui al successivo articolo 10, risultino regolarmente iscritti, per l’anno accademico indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università della Calabria”. «Prevede, infatti, l’art. 26 del R.D. n. 1269 del 1938 che “lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto”. Alla stregua di tali preclusioni (riguardanti la possibilità di tenere esami, l’iscrizione al successivo anno di corso, il rilascio di qualsiasi certificato relativo alla carriera scolastica e la facoltà di trasferirsi ad altra università o istituto), è pertanto innegabile che lo studente non regola con i versamenti debba qualificarsi come privo del requisito della “regolare iscrizione”».
Su Giuseppe Mobilio
Infine diversa è risultata essere per il Tribunale la siuazione dell’altro cadidato Giuseppe Mobilio, escluso dalla lista provvisoria dei candidati e poi reintrodotto tra i soggetti eleggibil. «In verità, come evidenziato dall’Unical – si legge sempre nella sentenza -, il Mobilio e la Massaro non si trovano affatto nella medesima situazione, in quanto il primo ha regolarizzato la propria posizione tributaria nei confronti dell’Università resistente in data 16.04.2018, ovvero in tempo utile per poter presentare la propria candidatura. Al contrario Massaro Antonella ha versato esclusivamente la prima tassa di iscrizione pari ad euro 16,50, omettendo il pagamento delle successive tre rate. Pertanto, non sussiste alcuna violazione del principio di parità di trattamento, trattandosi di situazioni differenti».
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha quindi rigettato il ricorso di Antonella Massaro, ritenendolo infondato.