Il 1° luglio 2016 per l’olio calabrese è una data importante: sarà illegale mettere sulle bottiglie d’olio extravergine d’oliva simboli che richiamano l’italianità se il prodotto non è ottenuto da olive coltivate sul territorio nazionale. Lo prevede il decreto 103/2016 del Ministero delle Politiche Agricole, fortemente sostenuto da Coldiretti, che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. «Il provvedimento è una misura di contrasto al falso Made in Italy e alle frodi nel settore oleario – commenta Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – e rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell’olio d’oliva italiano e per una sempre maggiore difesa dei cittadini – consumatori e dei produttori. L’art. 4, al comma 1, prevede, in particolare, la sanzionabilità per i produttori che riportano segni, figure o illustrazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri. Si tratta di una norma di grande rilevanza perché per la prima volta viene sanzionato il fenomeno del cosiddetto “Country sounding” (nel caso di evocazione italiana dell’italian sounding) per il solo fatto che vi siano sulla confezione dei segni richiamanti un’origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta. In pratica non si potrà più vendere un olio d’oliva extravergine che in etichetta riporti correttamente la dizione dell’origine “Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione”, ma che presenti sulla bottiglia o nel packaging “segni, figure o illustrazioni che possono evocare” un’origine italiana (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche italiane ecc.). La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l’olio, quando l’etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto possono evocare un’origine diversa. La comminazione delle sanzioni viene riportata in capo allo Stato (precedentemente era regionale) ed esercitata dall’Ispettorato centrale repressione frodi. Per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato. L’uliveto Calabria conta su una Superficie olivetata di 185.915 ettari pari ad un terzo della Superficie Agricola Utilizzata regionale e con 51.388.000 piante, la Calabria è la seconda regione olivicola Italiana dopo la Puglia. La SAU olivicola dal 2000 al 2010 è aumentata del 16,6% nonostante una riduzione di circa 7000 aziende. Sono oltre 21 le varietà di olive che hanno consentito il riconoscimento delle Dop Bruzio, Lamezia e Alto Crotonese nonché della IGP Olio di Calabria. La filiera Olio in Calabria conta: 754 frantoi attivi con diversi centri di imbottigliamento con oltre 137.000 aziende olivicole e un valore medio di produzione di oltre 550milioni di €. Ad oggi sono oltre 50 le filiere certificate in Calabria. La produzione stimata per la campagna 2015/2016 è di circa 246.000 tonnellate di olio».