Nico D’Ascola (Ap): Reato di tortura introdotti nel codice penale gli articoli 613-bis e613-ter

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Nico D'AscolaNico D’Ascola (Ap): ” La norma ha introdotto una specifica causa di esclusione del respingimento, dell’espulsione o dell’estradizione di un individuo verso uno Stato nel quale costui rischi di essere sottoposto a tortura” . “Con il disegno di legge del reato di tortura sono stati introdotti nel codice penale gli articoli 613-bis e613-ter, che disciplinano rispettivamente il delitto di tortura e  la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto”. Così Nico D’ Ascola, intervenuto stamani al programma Rai “La Radio ne parla”, sul ddl che ha introdotto il reato di tortura nel codice penale. “Innanzitutto, si è inteso introdurre un reato comune, come testimonia espressamente la possibilità che a commetterlo sia chiunque, senza che il soggetto attivo debba ricoprire una specifica qualifica. Un profilo di una qualche delicatezza concerne il requisito, ai fini dell’integrazione del reato, che siano compiuti più atti di violenza o di minaccia, ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni. Tale scelta – ha proseguito D’Ascola –  in favore della pluralità di azioni materiali nasce dall’evidente necessità di evitare doppie incriminazioni, giacché ciascuno degli atti compiuti dal soggetto agente implica o può implicare la consumazione di un autonomo reato, quale, ad esempio, il delitto di lesioni personali. Si è convenuto sulla necessità di prevedere non solo che la lesione del bene giuridico tutelato debba compiersi con più atti, ma anche che ad essi seguano acute sofferenze fisiche o psichiche ai danni di una persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, autorità, potestà, cura o assistenza del reo.  La norma – ha evidenziato il senatore –  ha introdotto una specifica causa di esclusione del respingimento, dell’espulsione o dell’estradizione di un individuo verso uno Stato nel quale costui rischi di essere sottoposto a tortura. Si è inteso introdurre un criterio al fine di valutare i fondati motivi necessari per ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura. Si è disposto l’obbligo di tener conto dell’esistenza, nello Stato verso cui si realizzano l’espulsione, il respingimento o l’estradizione, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. Si è escluso che possa essere riconosciuta l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale”.

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