GIRIFALCO (CZ) – Il Comune di Girifalco fa causa alla Multinazionale del Parco Eolico e la diffida ad adempiere a quanto previsto dalla convenzione siglata nel 2006, e cioè a pagare le spettanze dovute, prima di tutto. È quanto si apprende da una nota stampa del Comune. Oggetto della controversia tra il Comune e la Parco Eolico Girifalco (Peg) è la convenzione sottoscritta il 12 aprile 2006 ed avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti presenti e futuri per la realizzazione ed il successivo esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica. «L’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora – si legge nella nota – e firmato dall’avvocato Vincenzo Genovese, incaricato dal Comune a difenderne le istanze, altro non è che l’invito a rispettare i termini della convenzione. Nel documento vengono, inoltre, ripercorse le fasi salienti della vicenda. A partire, per l’appunto, dalla sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti presenti e futuri per la realizzazione ed il successivo esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica avente una potenza massima di circa 44 MW nel territorio del Comune di Girifalco ed in generale di tutte le relative opere accessorie e di collegamento e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento della centrale elettrica. La convenzione, in questione, è stata stipulata per una durata di 30 anni dalla data di messa in esercizio del Parco Eolico. Nel documento si parla, ancora, delle obbligazioni della società e del corrispettivo. Rispetto a questo ultimo punto la convenzione prevede che la società avrebbe dovuto corrispondere il canone al Comune per tutta la durata della Convenzione calcolato secondo quanto disposto dall’art. 2425 c.c. e secondo i principi contabili e fiscali vigenti in materia di società di capitali e fissato, comunque, un corrispettivo minimo. Secondo quanto previsto dalla convenzione l’obbligo di corresponsione del canone sarebbe dovuto decorrere dalla data di messa in esercizio del Parco Eolico e si sarebbe dovuto intendere comprensivo della costituzione di ogni ulteriore diritto reale o obbligatorio sulle proprietà del Comune. Per effetto di questa convenzione la società ha ottenuto dalla Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, l’autorizzazione unica – con decreto dirigenziale n. 11928 dell’8 agosto 2007 e pubblicata sul Burc il 28 settembre 2007 – alla costruzione ed all’esercizio di un impianto eolico composto da 22 turbine, per una potenza pari a 44 MW e delle opere connesse, ricadenti nel territorio del Comune di Girifalco. Il Comune di Girifalco – proprietario di un appezzamento di terreno in località Comunella di Girifalco – ha concesso alla Pec Srl con atto di costituzione di diritti reali di godimento “il diritto di costruire e mantenere sul suolo suddetto infrastrutture (torri eoliche ed infrastrutture elettrice) necessarie alla realizzazione di un parco eolico”. La Peg – aderendo alle prescrizioni della Provincia di Catanzaro – si è determinata a stralciare 10 aerogeneratori e rinunciato, altresì, alla realizzazione di una delle turbine eoliche. Pertanto ad oggi l’impianto è costituito da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 27,5 MW. La società Peg ha, infine, per come dalla stessa dichiarato per il tramite dei propri rappresentanti, connesso l’impianto eolico sito in Girifalco alla rete elettrica a partire dal 14 gennaio 2010 e generato ricavi derivanti dalla sola vendita di energia elettrica alla data del 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo di 1 milione e 488mila euro da sommarsi a quelli prodotti dai certificati verdi la cui stima per l’anno solare 2010 era pari a 1 milione 189 mila euro».
«C’è da chiarire che il Comune di Girifalco – si legge ancora – ha, puntualmente, adempiuto alle proprie obbligazioni diversamente dalla Società Peg che ha risulta, invece, gravemente, inadempiente. In più l’amministrazione comunale ha, in via amichevole reiteratamente, invitato la Società al rispetto delle pattuizioni prefissate. Ma inutilmente. Secondo quanto riportato nell’atto di diffida l’inerzia della Società è censurabile sotto diversi profili. Per prima cosa rispetto alla conclamata disponibilità dell’Amministrazione Comunale riguardo alle annose vicende giudiziarie che hanno interessato la Peg Srl e provocato dapprima il sequestro, la custodia giudiziaria e solo, in data 19 dicembre 2013, il dissequestro parziale e, nei primi mesi del 2014, totale del Parco Eolico con riconsegna “virtuale” alla Società – da parte del Custode Giudiziario – della gestione dei conti correnti bancari e del complesso aziendale costituente il Parco Eolico. Inoltre l’atteggiamento della Società risulta censurabile anche perché i risultati economici e finanziari alla gestione economico del Parco Eolico presentano un trend decisamente positivo, con ricavi lusinghieri sia per quel che concerne la produzione di energia elettrica in costante crescita, che per la vendita dei certificati verdi – come si può facilmente dedurre dai bilanci presentati dagli azionisti della Società».
Infine il Comune di Girifalco fa sapere che «in linea con l’atteggiamento assunto e nel rispetto delle pattuizioni sancite reitera l’osservanza e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto invitando e diffidando al contempo, detta società».(Nella foto il sindaco di Girifalco).