ROMA – «L’omicidio stradale diventa una fattispecie autonoma, ossia non è più un reato aggravato da tutta una serie di circostanze che determinavano un incremento sanzionatorio». Lo dichiara il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nico D’Ascola nel corso di un’intervista a Radio Sound. «Adesso è un reato che può arrivare fino a 18 anni di reclusione nel caso in cui concorrano ulteriori circostanze aggravanti. Già come ipotesi base, quindi come reato autonomo, è disciplinato prevedendo pene che sono cospicue e che possono arrivare fino a 10 – 12 anni a secondo della diversa strutturazione della fattispecie. Inoltre, l’assunzione di droga ovvero di alcool comporta in un certo senso la possibilità di ipotizzare che l’elemento soggettivo non sia più la colpa ma la cosiddetta sconsideratezza, ossia un elemento soggettivo intermedio tra il dolo e la colpa che ricorre tutte le volte in cui il soggetto abbia creato in maniera addirittura volontaria, come ipotesi di base, una situazione di pericolo del tutto intollerabile. Una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile il verificarsi di fatti gravemente dannosi nei confronti degli altri cittadini. Il soggetto – prosegue D’Ascola- che si pone alla guida in un’automobile in condizioni alterate da droga ovvero da alcool, realizza un fatto che già di per se stesso è punibile. Fatto di base che è intenzionale perché assumere droghe ovvero sostanze alcoliche è un fatto volontario non è un fatto colposo. E’ colposo l’evento morte della persona la quale in queste condizioni essendo stato investito perde la vita a causa di questa condotta sconsiderata. Non soltanto ubriacarsi o drogarsi ma in più porsi alla guida di un’autovettura determina una condotta la quale ha un’altissima efficacia preventiva quanto al verificarsi di eventi dannosi a carico di terzi soggetti. Per questo condotte di questo genere non possono essere valutate secondo i parametri tradizionali del semplice reato colposo ma diventano delle condotte caratterizzate da un livello di accettazione volontaria del rischio talmente intollerabile da meritare di essere qualificato come sconsideratezza. Quindi – conclude il presidente – non una semplice colpa, ma una colpa estremamente intensa e differenziata dalle categorie aggravate tradizionali della colpa come la colpa con previsione o la colpa grave».