Provincia di Cosenza, chi ha ragione tra Occhiuto e Di Natale?

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COSENZA – Tra sentenze, dichiarazioni diffuse alla stampa, cavilli giudiziari e burocratici, non si dipana la matassa relativa all’attribuzione della carica di presidente della provincia di Cosenza. Il titolo più citato in queste ore è quello del film di John Landis “Una poltrona per due” con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. La poltrona è quella dell’ufficio più prestigioso del Palazzo di Piazza XV Marzo, i due contendenti, com’è noto, sono Mario Occhiuto e Graziano Di Natale. La vicenda è legata a doppio filo alla crisi di Palazzo dei Bruzi. Bisogna riavvolgere il nastro fino allo scorso mese di febbraio, nel momento in cui, per effetto della chiusura anticipata dell’amministrazione, Mario Occhiuto e Lino Di Nardo, oltre a perdere lo status di sindaco e di consigliere comunale di Cosenza, dovettero lasciare anche la carica di presidente e di vicepresidente della Provincia. Con un ultimo atto, in extremis, Occhiuto nominò vicepresidente Franco Bruno, forzista, vicino alle posizioni del consigliere regionale Fausto Orsomarso, per evitare che al timone dell’ente giungesse, in qualità di consigliere anziano, Graziano Di Natale, espressione del Partito Democratico. Un atto illegittimo, secondo il Pd, perché giunto fuori tempo massimo, quando Occhiuto era ormai decaduto e privo quindi dei poteri di nomina. In prima istanza il Tar diede ragione ai democrat ma, pochi giorni dopo, il Consiglio di Stato sospese l’esecutività del provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale, reintegrando Franco Bruno in attesa di entrare nel merito della questione. E il giudizio di merito è giunto nella tarda serata di giovedì 7 luglio con la sentenza che conferma il dispositivo del Tar. Nel mentre però, Mario Occhiuto è stato rieletto sindaco di Cosenza e, sulla base di una norma “salva seggio” inserita nello Statuto, l’architetto è tornato a ricoprire la carica di presidente della Provincia. E qui bisogna fare una precisazione: l’entrata in vigore della Legge 56/2014, meglio conosciuta come Legge Delrio, ha trasformato le Province in enti territoriali di secondo grado, i cui componenti sono eletti non dai cittadini ma da soggetti che già ricoprono altre cariche elettive, nel nostro caso sindaci e consiglieri comunali. La cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta quindi la decadenza anche della carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale. La Legge Delrio, all’articolo 78 precisa che “Non si considera cessato dalla  carica  il  consigliere  eletto  o  rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia”. Nello Statuto della Provincia di Cosenza questo concetto è stato allargato anche a sindaci e consiglieri comunali cessati dalla carica anticipatamente rispetto al termine naturale della consiliatura. Ed è sulla base di questa norma statutaria che Mario Occhiuto ritiene di avere titolo per continuare a ricoprire la carica di presidente dell’Ente. Per l’architetto la fase della tempistica sui provvedimenti di accoglimento delle dimissioni di Lino Di Nardo e di nomina di Franco Bruno sono ormai superati dalla sua rielezione a sindaco. «In relazione agli effetti del giudizio amministrativo, sulla legittimità della nomina a Vice Presidente in favore del Consigliere Provinciale Francesco Bruno dell’8 febbraio 2016 – ha scritto Occhiuto in una nota – si fa presente che i due provvedimenti giurisdizionali, nella specie sia la sentenza n. 386 TAR Catanzaro, che l’Ordinanza Cautelare del 7 luglio 2016 resa nell’ambito del proc. 4188/16 Consiglio di Stato, non vertono sulla questione e sugli effetti della mia avvenuta rielezione quale sindaco di Cosenza in data 5 giugno 2016, ma si limitano a decretare la nullità della suddetta nomina». Tradotto in soldoni Occhiuto sostiene che la nomina di Franco Bruno poteva anche essere illegittima, ma che ormai quella vicenda va archiviata perché, per Statuto, il ruolo di guida dell’Ente spetta comunque a lui. «La situazione – prosegue il comunicato – è contemplata negli artt. 32 e 37 dello Statuto della Provincia di Cosenza, approvato all’unanimità con delibera consiliare n. 1 del 12-01-15 ed adottato dall’Assemblea dei Sindaci in data 01-09-15, tuttora in vigore senza alcuna modifica successiva e mai impugnato. Tali articoli prevedono che “non si considera decaduto il rieletto nella prima consultazione successiva allo scioglimento anticipato dell’ente di primo livello”. Pertanto Mario Occhiuto – si conclude la nota – deve considerarsi il Presidente della Provincia di Cosenza, così come correttamente attestato nell’atto n. 23902 del 10 giugno 2016 a firma del Segretario Generale». Questa versione viene in parte smentita da un pronunciamento del tribunale di Cosenza che ha accolto il ricorso di Basilio Ferrari, primo dei non eletti della lista Calabria Futura, dichiarandone il diritto ad occupare il seggio lasciato vacante proprio da Lino Di Nardo. Nel dispositivo si legge tra l’altro che lo Statuto della Provincia non può considerare non cessato il sindaco o il consigliere comunale che ne hanno perso lo status in virtù dello scioglimento anticipato dell’amministrazione di cui erano espressione. Questo perché, nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, una norma locale non può andare in contrasto con una norma nazionale. D’altra parte vi è da dire anche che in questo arcipelago legislativo, il consigliere provinciale Piero Lucisano, cessato dalla carica di consigliere comunale di Rossano, altra amministrazione sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza naturale della consiliatura, è rimasto regolarmente in carica in seno al consiglio provinciale proprio appellandosi a quanto dettato dallo Statuto. In questo caso però, vi è da dire che nessuno ha presentato ricorso per subentrargli o per farne dichiarare la decadenza. Infine bisogna dare conto delle precisazioni di Graziano Di Natale il quale ha diffuso una nota firmandosi come Presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza. Di Natale afferma che quanto affermato da Occhiuto è « notizia oggettivamente falsa e diffusa al fine di realizzare un indebito esercizio di funzioni pubbliche, eludendo i provvedimenti del giudice amministrativo. Infatti – prosegue la nota – l’autore  di quel comunicato, distorcendo i fatti con malafede o colpa grave, omettono di riferire che davanti al Consiglio di Stato, al quale è stato peraltro prodotto il suddetto attestato del segretario generale (si riferisce all’atto n. 23902 del 10 giugno 2016 con cui il Segretario Generale, sulla base dello Statuto e della rielezione a sindaco di Occhiuto, gli attribuisce nuovamente la carica di Presidente della Provincia), il sig. Mario Occhiuto, tramite i suoi difensori, ha specificamente motivato l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, sezione II, n. 1060/2016 di accoglimento del ricorso di primo grado dei consiglieri provinciali Di Natale ed altri, proprio con riferimento ai menzionati articoli 32 e 37 dello statuto provinciale e alla sua rielezione a sindaco del comune di Cosenza a seguito della gestione commissariale e che, ciò nonostante, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, con ordinanza n. 2601 del 7 luglio 2016, “viste le memorie difensive”, “visti tutti gli atti della causa”, ha respinto la suddetta istanza di sospensiva affermando che “risulta corretto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui nel caso di specie si è verificata la causa di decadenza prevista dall’art. 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56” (ovvero la decadenza per cessazione dalla carica di sindaco). Il sig. Occhiuto, come affermato dal Consiglio di Stato, non può quindi esercitare le funzioni di presidente della provincia, e l’eventuale prosecuzione di tali funzioni da parte dello stesso Occhiuto integra il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.). Non solo. Ma la sopra citata sentenza del TAR Calabria, non sospesa dal Consiglio di Stato, spiega effetto automatico caducante su tutte le nomine e gli incarichi effettuati, la cui durata coincide con il mandato del presidente della provincia, rendendoli inefficaci, per cui l’eventuale prosecuzione da parte dei soggetti in questione nelle attività di pregressa competenza comporta anche una perdurante situazione contra ius, di per sé foriera di fattispecie dannose per le casse provinciali e per l’immagine della Pubblica Amministrazione. Non si può infine disconoscere la nota in data 21 giugno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali, prot. DAR 0011057 del 22 giugno 2016, depositata dagli appellati al Consiglio di Stato, unitamente alle deliberazioni del consiglio provinciale numeri 5 e 6 del 20 maggio 2016, in cui si afferma – in linea con la menzionata ordinanza del Consiglio di Stato ed anche con la deliberazione del consiglio provinciale n. 6/2016, che lo statuto dell’ente non può introdurre disposizioni derogatorie rispetto a quanto testualmente previsto dall’art. 1, comma 65, della legge n. 56/2014, e che, nelle more delle nuove elezioni per il presidente della provincia, la continuità amministrativa dell’ente è assicurata dal consigliere anziano quale figura di garanzia, cioè dall’avv. Graziano Di Natale».

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