Equitalia, pignoramenti annullati dalla Cassazione

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La Cassazione, con la sentenza n. 26519, depositata il 9 novembre 2017, ha affermato un importantissimo principio di diritto, stabilendo che è nullo il pignoramento esattoriale di crediti ex art. 72 – bis se attivato da Equitalia senza indicare il dettaglio dei crediti. Infatti, l’atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato dall’Agenzia delle Entrate si limita spesso ad intimare in maniera generica il pagamento di una somma dovuta a titolo di tributi o entrate, senza specificare se si tratti di imposte, multe, contributi previdenziali o altre sanzioni amministrative. La mancata indicazione del dettaglio dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi. Invero, nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora. Con tale statuizione, la Cassazione, dunque, ha stabilito la necessità del riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione. Di fatto, sono stati dichiarati illegittimi tutti i pignoramenti di crediti verso terzi effettuati dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza di poter proporre opposizione facendo valere i propri diritti. In particolare, la nullità del pignoramento di crediti ex art. 72 – bis D.P.R. n. 602 del 1973 è dovuta alla mancata indicazione dei crediti ed è attribuita alla circostanza che Equitalia non può attestare con fede privilegiata di aver allegato al pignoramento l’elenco delle cartelle. La Cassazione ha, sul punto, evidenziato che “l’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72 – bis D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 c.c. riservata ai soli atti pubblici”. Risulta, quindi, infondata l’affermazione secondo la quale l’atto di pignoramento di Equitalia goda di fede privilegiata, per quanto concerne l’attività compiuta per la sua redazione, inclusa l’allegazione dei documenti ivi menzionati, fino a querela di falso. Si tratta, infatti, di un atto avente natura esecutiva, un atto processuale di parte e non di un atto pubblico, al quale è riservata la fidefacienza di cui all’art. 2700 c.c.. Infatti, la Suprema Corte distingue fra l’attività volta alla notificazione dell’atto, relativamente alla quale l’agente riscossore assume in effetti le vesti di pubblico ufficiale, da quella relativa alla stesura dello stesso, con riferimento alla quale egli agisce nella qualità di soggetto privato, come si desume dall’art. 49, comma 3, del D.P.R. 602/1973. In conclusione, non potendo attribuirsi fede pubblica all’attestazione relativa alle attività svolte dal funzionario preposto alla redazione dell’atto di pignoramento, si deve ritenere corretta l’affermazione secondo la quale debba essere rigorosamente provata l’effettiva allegazione delle cartelle esattoriali richiesta dall’art. 543 c.p.c..

Avv. Lucia Boellis

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