Donne vittime di violenza di genere: protezione internazionale sancita dalla Cassazione

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Sempre più spesso sentiamo parlare di donne che fuggono dai loro Paesi di origine perché perseguitate, vittime di abusi, violenze e mutilazioni. Donne costrette a contrarre matrimonio in giovane età o perché vedove. Queste donne, coraggiose, richiedono la protezione internazionale nel nostro Paese.

Si premette che in Italia, il diritto di asilo è garantito dall’art. 10 comma 3 della Costituzione, che prevede che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Può essere riconosciuto, perciò, al cittadino straniero che ne faccia richiesta, lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ne consegue una differente tutela, che scaturisce dalla valutazione di una serie di parametri oggettivi e soggettivi inerenti alla storia dei richiedenti, alle statuizioni dei Paesi di provenienza. In particolare, si definisce rifugiato un cittadino straniero che, a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si ritrovi al di fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza senza potersi avvalere della protezione dello stesso. E’ invece ammissibile la protezione sussidiaria per il cittadino straniero che, pur non possedendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, se ritornasse nel suo Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una donna nigeriana che, dopo la morte del marito, a causa del suo rifiuto di sposare il cognato, era stata privata della potestà genitoriale, di tutti i suoi averi ed era stata perseguitata e costretta a lasciare la sua terra. Richiesta la protezione sussidiaria in Italia, che la Commissione Territoriale aveva respinto, la donna era ricorsa dapprima al Tribunale di Bologna fino ad arrivare in Cassazione, che le ha riconosciuto la causa di persecuzione di genere, sulla base del quadro normativo internazionale. In particolare, la Corte fa riferimento alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne, che obbliga gli Stati che l’hanno ratificata “ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’art. 1, a) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria”. Anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del maggio 2002 aveva invitato tutti gli operatori statali coinvolti a considerare la persecuzione legata alla violenza di genere come motivo per l’ottenimento della protezione internazionale. Nella vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione, si è ritenuto che i fatti narrati dalla cittadina nigeriana rientrassero a pieno titolo tra quelli cui fa riferimento la Convenzione di Istanbul e previsti dall’art. 7 del d.lgs. 251/2007: la donna deve essere considerata vittima di una persecuzione personale e diretta, a causa della sua appartenenza, in quanto donna, ad un gruppo sociale. E, secondo la Corte, proprio il peso delle norme consuetudinarie locali avrebbe impedito alla ricorrente di trovare adeguata protezione nelle autorità statuali del suo Paese di appartenenza. Questa sentenza della Corte di Cassazione, la n. 28152/2017, di enorme portata innovativa, ha sancito il diritto alla protezione internazionale per le vittime di violenza di genere, le quali potranno ora vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Questa pronuncia si inserisce nell’ambito di un recente orientamento dei inaugurato dalla sentenza n. 12333/2017 della Corte di Cassazione riguardante un caso di violenza domestica. Una cittadina marocchina, vittima per anni di abusi e violenze da parte del marito anche dopo aver ottenuto il divorzio, aveva lasciato il suo Paese ed aveva richiesto la protezione internazionale poiché certa che, in caso di rientro in Marocco, sarebbe stata nuovamente esposta agli abusi e alle violenze dell’ex-marito. Sia la Commissione Territoriale che il giudice di primo e secondo grado avevano rigettato la richiesta in ragione del fatto che la vicenda narrata rientrerebbe nell’ambito dei rapporti familiari non meritevoli di protezione internazionale, considerate le possibilità di tutela offerte alla donna dal suo Paese di origine. La Suprema Corte, invece, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, poiché non era stato accertato se le autorità statuali avessero un’effettiva capacità di offrire un’adeguata protezione alla donna, vittima delle violenze dell’ex-marito. La vicenda della donna trova tutela nelle previsioni della Convenzione di Istanbul ai sensi dell’art. 3, lett. b) ed i giudici della Suprema Corte aderiscono, in particolare, alla tesi sostenuta nel ricorso secondo cui questa forma di violenza domestica andrebbe ricondotta nell’ambito dei trattamenti inumani e degradanti cui fa riferimento l’art. 14, lett. b), d.lgs 251/2007. Una simile interpretazione appare coerente con la formulazione dell’art. 60 della Convenzione di Istanbul che, come ricordato, impone agli Stati firmatari di riconoscere la violenza di genere come elemento atto a fondare la protezione sussidiaria.

Questa è la storia di R., D., T., G., e di tante altre donne fuggite dal loro Paese perché vittime di violenza. E’ una storia che si ripete, scritta nei loro occhi, segnata sui loro corpi e nella loro anima. Invisibile a chi le guarda e non le vede. Sono miracolosamente scampate ad un tragico destino e portano con loro i colori di chi spera. Sono quelle donne che non si sono arrese e, grazie al loro coraggio, si apre uno spiraglio di salvezza per chi prenderà il loro esempio.

Avv. Lucia Boellis

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