Rendita professionale INAIL per i danni derivanti dall’utilizzo prolungato del telefono cellulare.

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La questione giuridica che tratteremo questa settimana nella rubrica L’avvocato risponde, prende lo spunto da alcune recenti sentenze di merito che, in tema di indennità per malattia professionale, hanno riconosciuto il nesso di causalità fra un uso eccessivo del telefono cellulare e lo sviluppo di patologie degenerative.

Negli ultimi mesi, infatti, sulla scia di un indirizzo giurisprudenziale che si sta consolidando negli ultimi anni, dapprima il Tribunale di Ivrea e successivamente il Tribunale di Firenze hanno condannato l’INAIL a corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale in favore di due lavoratori dipendenti ai quali era stato diagnosticato un neurinoma benigno al nervo acustico, dopo che per molti anni gli stessi avevano usato il telefono cellulare per svariate ore al giorno.

Tra l’altro, in un caso analogo affrontato dalla Corte di Appello di Brescia nel 2009 e conclusosi con l’intervento della Corte di Cassazione nel 2012 (sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012), i giudici avevano affermato l’esistenza del nesso causale tra l’insorgenza di una patologia tumorale al nervo cranico trigemino e l’uso abnorme del telefono cellulare da parte di un manager di un’azienda. I giudici di legittimità avevano ritenuto di confermare le conclusioni a cui era giunto il giudice d’appello che aveva condannato l’INAIL a corrispondere una rendita per malattia professionale. La Corte territoriale di Brescia – si legge nella sentenza della Suprema Corte –, infatti: “ritenne di dover seguire le conclusioni a cui era pervenuto il CTU nominato in grado d’appello, osservando in particolare quanto segue: i telefoni mobili (cordless) e i telefoni cellulari funzionano attraverso onde elettromagnetiche e, secondo il CTU, “In letteratura gli studi sui tumori cerebrali per quanto riguarda il neurinoma considerano il tumore con localizzazione al nervo acustico che è il più frequente. Trattandosi del medesimo isotipo è del tutto logico assimilare i dati al neurinoma del trigemino”; in particolare era stato osservato che i due neurinomi appartengono al medesimo distretto corporeo, in quanto entrambi i nervi interessati si trovano nell’angolo ponto-cerebellare, che è una porzione ben definita e ristretta dello spazio endocranico, certamente compresa nel campo magnetico che si genera dall’utilizzo dei telefoni cellulari e cordless. (…) si trattava quindi di una situazione “individuale” che gli esperti riconducevano al “modello probabilistico-induttivo” ed alla “causalità debole”, avente comunque valenza in sede previdenziale; doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall’assicurato, configurante probabilità qualificata”.

Ma a parte le diverse patologie riscontrate (nelle due sentenze più recenti un neurinoma del nervo acustico, mentre nel 2009 una neoplasia del nervo facciale), in tutti e tre i casi affrontati i giudici hanno rilevato un legame tra l’insorgere delle patologie e l’utilizzo scorretto del telefonino. In particolare, i giudici di Ivrea e Firenze, uniformandosi alle risultanze dei periti, hanno riscontrato l’esistenza di un’elevata probabilità di connessione tra l’uso del telefono cellulare e la malattia insorta (neurinoma del nervo acustico) ed hanno condannato l’INAIL a versare una rendita per malattia professionale in favore dei lavoratori dipendenti. Un nesso di causalità, che secondo il Tribunale di Firenze, non può essere escluso neppure in ragione della circostanza che il telefono fosse stato utilizzato anche per fini personali.

Le motivazioni poste alla base dell’individuazione del nesso causale tra le patologie lamentate dai lavoratori dipendenti e l’esposizione alle emissioni di onde elettromagnetiche provenienti dal telefono cellulare poggiano su dati epidemiologici condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i quali hanno confermato che l’utilizzo prolungato del telefono cellulare costituisce un significativo fattore di rischio di contrarre gravi patologie, sottolineando che il gruppo di esperti dell’International Agency for Research on Cancer (Iarc) ha classificato nel 2011 nel gruppo 2B i campi elettromagnetici a radiofrequenza quali possibili cancerogeni per l’uomo (rientrano in questo gruppo tutti gli agenti per i quali al momento esiste solo qualche sospetto di pericolosità per l’uomo).

Le decisioni appena commentate potrebbero, in conclusione, aprire nuovi scenari nell’ottica della ricostruzione del problema della responsabilità civile del produttore per i danni cagionati ai consumatori che utilizzino intensivamente dispositivi mobili quali telefoni cellulari e cordless. Proprio quest’ultimo profilo riveste un interesse particolare, in quanto l’individuazione del nesso causale tra utilizzo intensivo del telefono cellulare e l’insorgere di una malattia professionale si potrebbe riverberare nel contesto dei rapporti privatistici tra i produttori e gli utilizzatori dei telefoni cellulari al di fuori di un rapporto lavorativo rilevante ai fini del conseguimento della tutela previdenziale assicurata dall’INAIL.

   Avv. Luca Gencarelli

                                                                               

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