Tutte le fideiussioni di tutte le banche italiane sono nulle!
Ad affermarlo è la I Sezione della Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 12-12-2017, n. 29810.
Il contratto di fideiussione svolge la propria funzione economica in un contesto – quello della erogazione del credito a tutti i livelli – connotato dalla standardizzazione delle negoziazioni e dal ricorso ai moduli contrattuali che di fatto limita l’autonomia contrattuale del privato; non vi è da stupirsi, quindi, se l’indagine sulle clausole “in deroga” trova, per tradizione, uno dei suoi fronti più caldi nel controllo di vessatorietà delle singole clausole, transitato dalla mera tutela formale della specifica sottoscrizione alle più articolate forme di tutela sostanziale del contraente debole previste dal codice del consumo.
Pertanto, il controllo di vessatorietà sulle clausole “in deroga” deve svolgersi lungo il duplice percorso della contrattazione standardizzata (artt. 1341-42 c.c.) e della tutela del consumatore (artt. 33 ss. c. cons.).
Nello specifico, seguendo l’interpretazione più condivisa della tassatività dell’elenco di clausole vessatorie contenuto nell’art. 1341, cpv., c.c., l’aggancio più saldo per compiere tale controllo è stato individuato nelle formule contrattuali latamente introduttive di «limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni» o, talvolta, di «tacita proroga o rinnovazione del contratto». La chiave di lettura proposta dalla dottrina ha, tuttavia, trovato riluttante la giurisprudenza fino al parere dei Giudici di legittimità, i quali, nel rimettere la decisione ad altra sezione del giudice di merito, hanno espresso il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Che tutte le banche riportino esattamente il testo predisposto dalla loro “associazione di categoria” – l’ABI appunto – è un fatto noto e in pratica tutte le fideiussioni di tutte le banche italiane sono nulle!
Avv. Antonio Nappi
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