Dirty Soccer, improcedibile il deferimento per la Palmese e gli altri club calabresi coinvolti

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campetto calcio-2, Coppa Calabria - Eccellenza

CATANZARO – Anche il filone calabrese dell’inchiesta Dirty Soccer si risolve con un’enorme bolla di sapone. Nulla di fatto dunque e un grande sospiro di sollievo per i dirigenti, i giocatori e le società coinvolte, di Serie D e Eccellenza. Il Tribunale Federale Territoriale dichiara improcedibile il deferimento nei confronti di Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Mazzei Antonio, Piemotese Francesco, Carbone Giuseppe, Salerno Rosario, Galatucci Alessio, e delle Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, U.S. Palmese A.S.D., A.S.D. Castrovillari calcio e U.S. Scalea 1912.

Il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime.
In particolare, nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15 (instaurato sulla base della documentazione pervenuta dalla A.G.O. di Catanzaro), la Procura Federale provvedeva a stralciare alcune posizioni relative alle gare di Eccellenza Calabria Paolana – Palmese e Castrovillari – Scalea (ma recte: Palmese – Paolana e Scalea – Castrovillari), entrambe disputate il 29.03.2015, sul presupposto dell’asserita sussistenza di un quadro probatorio completamente autonomo e distinto rispetto a tutti gli altri incontri trattati nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15, con conseguente apertura del procedimento nr. 859Terpf14-15, al quale veniva acquisita copia degli atti relativi alle predette gare.
Sicché, emesso avviso di conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, la Procura Federale provvedeva al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe con atto dell’1.8.2016.
Nei termini consentiti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Salerno Rosario, Galantucci Alessio, Mazzei Antonio, Carbone Giuseppe e le Società l’U.S.D.Scalea 1912, l’A.S-D. Castrovillari Calcio e l’U.S. Palmese 1912.

Di seguito pubblichiamo la sentenza integrale:

«Con le memorie del 12.10.2016, Salerno Rosario ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità del deferimento per avere la Procura Federale esercitato l’azione disciplinare successivamente al termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione di memorie comunicato dalla comunicazione di conclusione delle indagini, in violazione dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.

Alla predetta eccezione di improcedibilità, si sono associati tutte le parti comparse. Ritiene il Tribunale che l’eccezione sia fondata. Invero, l’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. dispone: “Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.
Tale disposizione deve essere letta in connessione all’art. 38, comma 6, C.G.S., a mente del quale “Tutti i termini previsti dal
presente Codice sono perentori”. Invero il procedimento disciplinare soggiace a una serie di limiti posti a tutela dei tesserati e dell’intero sistema che devono essere necessariamente rispettati.

Detti limiti si sostanziano in un duplice ordine di requisiti. Da un lato vi sono i requisiti sostanziali che si concretizzano nell’imputabilità e sussistenza del fatto e nell’adeguatezza della sanzione, dall’altro invece sono posti i requisiti procedimentali che concernono la pubblicità del codice di giustizia, la predeterminazione delle sanzioni irrogabili e le modalità attraverso le quali le stesse devono essere irrogate. Secondo i principi generali è perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento a pena di decadenza.

La perentorietà deve risultare espressamente dalla legge. Nella specie, la data esatta di notifica (ossia la data in cui la comunicazione di conclusioni indagini è pervenuta agli incolpati) non è stata dimostrata dalla Procura Federale che, ai fini della trasmissione, ha utilizzato il corriere espresso o il fax. Deve, però, ragionevolmente presumersi che le notifiche siano giunte agli incolpati, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2016, data dell’atto di comunicazioni di conclusioni delle indagini. Il deferimento è stato notificato con atto recante la data del 1° agosto 2016, e quindi – con certezza – successivamente al termine di giorni 30 previsto dal citato articolo 32 ter, comma 6, C.G.S.
La circostanza, del resto, non è contestata ed è anzi ammessa dalla Procura, che ha sostenuto e argomentato circa l’ordinarietà dei termini in questione.

Il Tribunale non ignora che, secondo una certa interpretazione, il mancato rispetto dei termini non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento, sul presupposto che l’assenza di una specifica previsione sanzionatoria di decadenza renda il termine ordinatorio e comporti esclusivamente l’inutilizzaibilità degli atti di indagine compiuti dopo la sua scadenza, con salvezza dell’azione disciplinare fin quando la stessa non sia prescritta (in tal senso cfr: T.N.F. n. 242 in C.U. n. 6/CNF – Sezione Disciplinare).

A parere di questo organo giudicante, tale interpretazione non è, però condivisibile. Invero siffatta argomentazione varrebbe solo nel caso in cui la normativa non qualificasse il termine come perentorio o ordinatorio. In tal caso, secondo l’orientamento dottrinario in materia, dovrebbero – infatti – considerarsi ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre andrebbero considerati perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio.

E pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la sua qualificazione ipenderebbe dall’esistenza (id est: dalla previsione) o meno di sanzioni decadenziali. Nel caso di specie, invece, il problema circa la qualificazione del termine non si pone, avendo (come detto) l’art. 38, comma 6, del C.G.S. attribuito perentorietà a tutti i termini previsti nel Codice.
Con la inequivocabile conseguenza che il mancato compimento dell’atto o dell’attività entro il termine (perentoriamente) previsto ne comporta la decadenza. A sostegno di tale indirizzo giurisprudenziale milita, oltre a precedenti specifici (cfr. T.N.F. n. 38 in C.U. n. 19/CNF – Sezione Disciplinare), la stessa interpretazione del Collegio di Garanzia del CONI secondo cui: “Nessun dubbio può esservi, allora, circa la perentorietà dei termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc….” (Decisione n. 27/2016).
Risulterebbe, infatti, incompatibile con la normativa di settore e con le esigenze di celerità connesse all’intero sistema federale, un procedimento disciplinare che (pur anche nei limiti della prescrizione) dovesse essere d’incerto avvio e, conseguentemente, d’incerta conclusione, con il fondato rischio di compromettere la regolarità dei tornei, oltre che la posizione dei tesserati in seno alla Federazione».

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