REGGIO CALABRIA – La Mood Project Reggio Calabria in merito al provvedimento disciplinare emesso in data odierna dalla Federazione Italiana Pallacanestro – che stabilisce la vittoria a tavolino per Pescara che passa il turno playoff, con Reggio Calabria perde anche il titolo sportivo e subisce una sanzione di 12mila euro a causa del mancato pagamento di una rata dei contributi delle società professionistiche – ha comunicato che è stato già predisposto il ricorso.
Di seguito le dichiarazioni di Alessandro Menniti:
«Fermo restando la massima fiducia negli organi di Giustizia Sportiva, appresa oggi la notizia dell’esclusione dal campionato da parte della FIP – in merito a tale vicenda – mi preme chiarire che la società ha ottemperato al pagamento della VI rata dei Nas federali, entro i termini concessi in proroga dalla Federazione. In data odierna, stante il tardato accreditamento della somma, dovuta a cause a noi non imputabili, ci siamo ulteriormente prodigati per garantire con una soluzione immediata quanto richiesto. Tutto questo sarà oggetto di ricorso già predisposto dalla società, con l’auspicio che vengano accolte le nostre istanze».
Di seguito la decisione del giudice sportivo
Il Giudice Sportivo Nazionale, (…)
assume i seguenti provvedimenti disciplinari a carico della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776):
– l’esclusione dal Campionato Nazionale di serie B Maschile e il passaggio al turno successivo della fase play-off della squadra Amatori Pall. Pescara;
– la perdita del diritto sportivo conservando il solo diritto ad iscriversi ai campionati a libera partecipazione;
– l’ammenda pecuniaria di € 12.000,00, pari a 12 volte quella prevista per la prima rinuncia dal C.U. n. 1065 dell’11 maggio 2018 Consiglio Federale n.7;
– la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti di categoria senior nazionale ai sensi dell’art. 21 R.E. Tesseramento;
– infligge al Presidente della società Viola Reggio Calabria Raffaele Monastero, l’inibizione per mesi 3 sino al 3 agosto 2019, per violazione dell’art.44 R.G. in qualità di legale rappresentante pro-tempore.
Francesco Farina